Art. 20.
(Delega al Governo).

      1. Sulla base di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, nonché dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2 del presente articolo, il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla legislazione nazionale vigente in materia di trasporto di animali vivi.

 

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      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono prevedere che la macellazione o l'abbattimento degli animali avvengano nel luogo più vicino possibile all'azienda di allevamento e che il trasporto su lunga distanza di animali vivi sia sostituito dal commercio di animali già macellati.